Due forme principali: doppia imposizione giuridica (stesso contribuente, stesso reddito, due paesi) ed economica (stesso reddito tassato a livello societario e azionario). La prima è affrontata dalle convenzioni, la seconda da esenzioni di partecipazione, regimi di inclusione parziale o crediti d'imputazione.
Metodi di sgravio: credito (lo Stato di residenza concede un credito per l'imposta estera pagata, fino all'imposta del paese di residenza sullo stesso reddito) ed esenzione (lo Stato di residenza esenta il reddito estero, con o senza progressività). La Svizzera usa di solito esenzione con progressività per immobili e attività commerciale all'estero.
Implicazioni pratiche: un residente svizzero con dividendi USA affronta 30 % di ritenuta. Sotto la convenzione CH-USA scende al 15 % tramite W-8BEN; il 15 % residuo diventa credito sulla dichiarazione svizzera. Senza la documentazione, l'investitore subisce sia il 30 % USA che l'imposta svizzera piena.
Residente francese possiede un immobile italiano con EUR 20.000 di affitti. L'Italia tassa alla fonte ~30 %. Convenzione FR-IT: la Francia esenta con progressività — l'affitto italiano non spinge il reddito francese in fascia superiore.