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Cos'è Termine di disdetta (Svizzera)?

Il termine di disdetta nel diritto del lavoro svizzero è la durata minima legale tra la notifica del licenziamento e la fine effettiva di un contratto a tempo indeterminato – fissata dal Codice delle obbligazioni tra 1 e 3 mesi secondo gli anni di servizio.

Secondo l'art. 335c CO, i termini standard sono: 7 giorni nel periodo di prova (max 3 mesi), 1 mese durante il primo anno, 2 mesi dal 2° al 9° anno, 3 mesi dal 10° anno.

La disdetta deve essere notificata per iscritto e il termine decorre dalla fine del mese civile di ricezione. Contratti e CCL possono allungare (raramente accorciare); entrambe le parti devono avere lo stesso termine.

Durante il termine, gli obblighi restano normali. Il datore può liberare dall'obbligo di lavorare (giardino) ma deve continuare a pagare salario e prestazioni. LPP e LAINF restano attivi fino a 31 giorni dopo l'ultimo giorno retribuito.

Esempio

Un dipendente nel 6° anno che dà le dimissioni per iscritto il 12 marzo 2026 vede il termine di 2 mesi decorrere dal 1° aprile; il contratto termina il 31 maggio 2026. Salario versato normalmente fino a quella data.

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Domande frequenti

Il contratto può accorciare il termine?+

No – salvo nel periodo di prova (7 giorni di default, modificabile). Dopo il periodo di prova, non sotto il minimo legale.

Quando il termine si prolunga?+

In caso di malattia, infortunio, gravidanza, congedo maternità o servizio militare durante il termine (periodo di protezione).

Vale anche per le dimissioni?+

Sì – simmetrico per entrambe le parti.